Avete letto questa notizia nelle prime pagine dei giornali da almeno una quindicina di giorni data l’importanza della questione??? E’ più importante il discorso di Fini o di Minzolini rispetto a questa ennesima e pesantissima azione di governo contro i lavoratori???

 

Questa legge la pagheremo tutti.

Nonostante l’evidente incostituzionalità della riforma sulla “Giustizia del Lavoro” (Disegno di Legge 1167-b), i rimproveri imbarazzanti di Napolitano e i pesanti risvolti negativi che questa legge produrrà  in termini di Giustizia Sociale,  domani si discuterà in Senato per l’approvazione definitiva.

La “clausola compromissoria”, con cui vengono devoluti all’arbitro tutti i contenuti delle vertenze future, è un’arma che il datore di lavoro utilizzerà contro il lavoratore soggetto alla pressione del ricatto occupazionale. Nella precedente formulazione del testo normativo, tale clausola poteva essere pattuita al momento dell’assunzione. Nemmeno il più stupido può pensare che il lavoratore, contraente debole, decida di contrastare colui che ha in mano il suo futuro lavorativo. Nella nuova versione, invece, si prevede che la “clausola compromissoria” possa essere sottoscritta una volta decorso il periodo di prova, ovvero se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro. E’ chiaro che ciò non avrà alcuna conseguenza positiva per il lavoratore contro il ricatto del “prendere o lasciare”. Pare tuttavia che sia stata esclusa la possibilità di ricorrere all’arbitrato per le controversie in materia di licenziamento, ma non per quanto riguarda, ad esempio, l’applicazione dell’art. 2112 c.c. in materia di trasferimento “forzato” dei lavoratori. Tutti i cittadini hanno diritto ad agire in giudizio per tutelarsi contro comportamenti illegittimi del datore di lavoro!

E’ previsto che l’arbitro possa agire secondo “equità” con un generico richiamo ai <<principi generali dell’ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari>>.

Si pensi, inoltre, alla drastica riduzione dei termini per l’impugnazione, che diviene inefficace se non eseguita entro 6 mesi invece che gli abituali 5 anni. Chi sostiene una causa di lavoro conosce perfettamente la portata disastrosa di tale disposizione …

La riforma contiene tante altre modifiche sconcertanti, come il taglio del risarcimento del danno che spetterebbe al lavoratore nei casi di accertamento della natura subordinata dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Il credito del lavoratore sarebbe ridotto ad un importo forfettizzato compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità.

Per quanto riguarda il tema delle esternalizzazioni, c’è un maldestro tentativo di far credere che non si possa accertare in sede giudiziale l’illegittimità del trasferimento di azienda o di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c. Mi riferisco al primo comma dell’art. 30, secondo cui <<il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell’ordinamento, all’accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente>>. Badate bene, infatti, che nel trasferimento di parte d’azienda il giudice deve accertare che oggetto di cessione sia un ramo funzionalmente autonomo, ma ciò non significa che in tal modo esso entri nel merito delle scelte imprenditoriali, ma solo che si possano verificare i presupposti legali che legittimano il ricorso all’art. 2112. Il cedente decide in piena libertà se cedere o meno una determinata attività, ed il giudice accerta se tale operazione sia stata effettuata in modo legittimo.

Avremo modo di approfondire la riforma, ma siate coscienti del fatto che se passerà tale legge saremo nei guai peggio di prima.

E, sinceramente, me ne frego delle notizie su Fini, Minzolini, Bossi, Berlusconi ecc……. siamo lontani anni luce dall’informazione che serve alla gente!

Lidia Undiemi

27 settembre 2010

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