LE SQUALLIDE STRATEGIE DI ESTERNALIZZAZIONI SELVAGGE HANNO RAGGIUNTO IL LIVELLO DI MASSIMA ESPRESSIONE CON LA FIAT A POMIGLIANO … NON MI ASPETTO CHE IL GOVERNO INTERVENGA PER LIMITARE TALI FENOMENI, MA ALMENO ADESSO NON SARA’ COSI’ FACILE FINGERE CHE IL PROBLEMA NON ESISTA. MI RIVOLGO SOPRATTUTTO A QUELLA PARTE DELL’OPPOSIZIONE CHE AVREBBE POTUTO FAR QUALCOSA E NON HA MOSSO UN DITO E, INOLTRE, ALLA LEGA CHE PROMETTE UNA SOCIETA’ MIGLIORE, LONTANA DALLE LOGICHE DI “ROMA LADRONA”: GLI IMPRENDITORI E I LAVORATORI ONESTI DEL NORD LO SANNO CHE I LORO SOLDI SONO UTILIZZATI PER FINANZIARE SPECULATORI CHE OTTENGONO FIUMI DI SOLDI PUBBLICI PER POI ANDARSENE ALL’ESTERO?

Atto a cui si riferisce:
S.4/03591 [Trasferimento dello stabilimento di Pomigliano d’Arco della FIAT alla neocostituita società Fabbrica Italia Pomigliano]

GIAMBRONE, CARLINO – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico
Premesso che il trasferimento dello stabilimento di Pomigliano d’Arco (NA) della FIAT alla neocostituita società Fabbrica Italia Pomigliano presenta rilevanti questioni di ordine giuridico, sociale ed economico che richiedono l’intervento urgente da parte del Governo;

considerato che:

la dirigenza della FIAT dichiara di utilizzare in modo strumentale la cessione di attività tramite una società neocostituita, con l’obiettivo di aggirare il sistema di relazioni industriali vigente presso il cedente;

tale operazione, infatti, non si traduce in un effettivo trasferimento di azienda (dato che l’assetto di governo dell’impresa, l’imprenditore/datore di lavoro e la struttura d’impresa restano praticamente invariati) ma, in sostanza, Fabbrica Italia Pomigliano sarebbe stata creata per aggirare le tutele lavoristiche di natura sindacale;

si intravede, quindi, una violazione diretta della libertà di organizzazione sindacale sancita dall’art. 39 della Costituzione. Non è escluso che possa trattarsi di un vero e proprio atteggiamento antisindacale sanzionabile ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, cosiddetto “Statuto dei lavoratori”, e, in ogni caso, non sembra possibile ravvisare un interesse datoriale tutelato dalla Costituzione che possa giustificare tale operazione societaria, dato che il trasferimento non si è concretizzato in una iniziativa economica (art. 41 della Costituzione), ma in un mero passaggio societario prevalentemente (se non esclusivamente) orientato a soddisfare interessi finanziari e non d’impresa;

si ricorda, inoltre, che l’ipotesi di simulazione e di frode alla legge in caso di trasferimento di azienda, attuato nell’ambito dei gruppi di società, si verifica anche quando si attua l’abuso di personalità giuridica ossia della alterità soggettiva che la creazione di una nuova società ha creato entro una entità soggettiva sostanzialmente unitaria;

a tal proposito, secondo la Corte di Cassazione (24 marzo 2003, n. 4274), in relazione al caso concreto bisogna rilevare l’esistenza di alcuni requisiti essenziali, fra cui: l’unicità della struttura produttiva e organizzativa, l’integrazione fra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune e, soprattutto, il coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;

il trasferimento attuato in favore di Fabbrica Italia Pomigliano, poiché totalmente soggetta al potere di Governo della controllante (avendo addirittura come amministratore delegato lo stesso Sergio Marchionne), supporta in modo determinante il carattere fittizio dell’operazione;

altra importante precisazione circa la genuinità dell’operazione è collegata all’assenza di una definizione giuridica di gruppo di società, cui attribuire dirette ed univoche responsabilità. Attualmente, il gruppo di società è sostanzialmente un’aggregazione di società formalmente autonome e giuridicamente distinte l’una dall’altra, ma tutte accomunate dall’assoggettamento al potere di direzione e coordinamento della società-madre (o capogruppo). Giuridicamente, specie in riferimento ai rapporti di lavoro, il gruppo di società non esiste, e non sussistono reali responsabilità in capo alla società controllante. Ad esempio, se una società controllata fallisce per colpa del mal Governo della controllante, non sussiste in capo a quest’ultima alcuna responsabilità diretta nei confronti dei dipendenti della società fallita, tranne che, appunto, non si dimostri l’intento fraudolento;

attraverso questi medesimi meccanismi è possibile spiegare la diffusione delle cosiddette società “a scatole cinesi” (la cui cellula fondamentale è rappresentata appunto dalla newco), le cui più chiare rappresentazioni sono date dai casi di esternalizzazione Agile (ex Eutelia), Omnia network, Numonyx, Telecom Italia,

si chiede di sapere:

se il Governo sia al corrente della situazione descritta;

in caso affermativo, se condivida le argomentazioni giuridiche sopra illustrate e, conseguentemente, quali interventi concreti intenda porre in essere al fine di assicurare l’effettiva garanzia dei diritti dei lavoratori, pesantemente compromessi dall’operazione societaria attuata dalla FIAT a Pomigliano;

quali azioni concrete stia ponendo in essere al fine di vigilare sui reali termini dell’operazione, poiché è anche possibile che il trasferimento non riguardi l’intera azienda, ma soltanto parti di essa o, addirittura, elementi passivi della capogruppo o di altre società controllate;

quali iniziative in ambito legislativo intenda porre in essere al fine di attuare una reale politica nazionale di contrasto agli abusi derivanti dalla pratica della costituzione delle cosiddette società “a scatole cinesi”;

se sia mai stata effettuata una indagine volta a verificare l’incidenza della proliferazione dei gruppi societari sulla pesante situazione occupazionale venutasi a creare negli ultimi anni;

quali strumenti di vigilanza stia ponendo in essere al fine di impedire che tali schemi societari siano finalizzati a far ottenere ulteriori finanziamenti pubblici a quegli stessi soggetti economici i quali siano corresponsabili della grave situazione occupazionale in Italia.

6 agosto 2010

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